Specifica servizi Dropshipitalia per i negozi di 1 livello pacchetto a 997€ iva incl
Ecco una schematizzazione di quello che facciamo per i clienti di dropshipitalia.
A questo intervento si aggiungono i contatti necessari per procurarsi piu’ di 3000 prodotti in dropshipping con margini che vanno tra il 15 e il 40%.
A)IL NEGOZIO SU EBAY :
1)Progettazione e Realizzazione della Homepage.
2)Realizzazione delle pagine Categoria per ogni categoria commerciale ci sarà una pagina introduttiva e promozionale.
3)Pagina delle Modalità di pagamento :si strutturerà una pagina descrittiva dei sistemi di pagamento accettati dal negozio e dei regolamenti interni sulle restituzioni e sulle modalità di vendita.
4)Pagina dei contatti : in stretta connessione con le caselle postali disponibili sul dominio esterno cioè sul ecommerce si strutturerà un sistema di comunicazione e assistenza clienti .Le caselle comprese sono 5.
5)Pagina Personale : Molto importante perché e’ su questa pagina che si imposta il sistema di cattura delle email dei visitatori con lo scopo di creare rapidamente una mailing list di clienti sulla fidelizzazione della quale lavorare in modo strutturato.Lo scopo della piattaforma su ebay oltre ad essere quello di metterci subito in contatto con un bacino di consumatori molto ampio è proprio quello di far visitare i nostri siti esterni molto piu’ organizzabili di ebay e con costi decisamente inferiori.
6) Realizzazione della Newsletter del negozio
7)Realizzazione di una serie di Email (9) da mandare tramite un servizio di autoresponder che sarà compreso nel prezzo preventivato allo scopo di mantenere vivo l’interesse dell’utente “costringendolo” a visitare ripetutamente i nostri negozi.
8)Realizzazione di 1 Template per le inserzioni sono modelli di inserzioni già pronti per essere utilizzati e dotati di grafica accattivante e promozioni incrociate
B)PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI DUE NEGOZI ECOMMERCE
1)Grafica e realizzazione dei negozi banners headers e footers menu e struttura grafica in generale
2)Introduzione Flash al negozio e pagine aggiuntive:modalità di pagamento ,pagine di presentazione della società,forum dei clienti,pagina della mailing list con sistema integrato di cattura delle email (circa 4 pagine piu’ prodotti illimitati)ottimizzazione pagine per motori di ricerca svolta da personale specializzato del nostro staff.
3)Grafica e Realizzazione degli spazi ecommerce e banners promozionali
4)Mailing list e servizio Autoresponder
5)Iscrizione siti ai motori di ricerca
.
I negozi hanno un costo di 500€ da liquidare 50% alla approvazione e 50% alla messa online del negozio ecommerce tempo stimato 2 settimane.
REGOLAMENTO PER APRIRE UN ECOMMERCE
L’e-commerce è sottoposto ad alcuni vincoli giuridici che
sono descritti qui di seguito.
Il decreto legislativo
1 marzo 1998, n. 114; infatti, l’articolo 18 prevedendo la
"vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di
comunicazione", comprende tutte le ipotesi di vendita al
dettaglio attraverso un sito Internet.
La norma precisa che, per avviare l’attività di commercio via
internet, si deve dare comunicazione preventiva (Modello COM6)
al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona
fisica, o nel quale è fissata la sede legale, se persona
giuridica.
Trascorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte
del comune, qualora non sia pervenuto parere ostativo,
l’attività può essere iniziata, sulla base del c.d silenzio
assenso.
Quindi se il comune non risponde cosa che non fa mai si
considera un asenso un permesso ad aprire l'attività.
le forme
contrattuali
Particolare attenzione si deve porre, poi, alle norme che
disciplinano i contratti necessari per svolgere la nuova
attività di commercio elettronico e alle implicazioni legali che
ne conseguono.
L'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n 59
attribuisce valore legale ad ogni effetto ai documenti, agli
atti, ai dati, ai contratti formati dai privati e dalla pubblica
amministrazione mediante strumenti informatici, trasmessi per
via telematica e redatti con formalità previste dal regolamento
attuativo della stessa legge.
In attuazione della legge 59/97, infatti, è stato emanato il
D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513 denominato Regolamento,
contenente i criteri e le modalità per la formazione,
l'archiviazione e la trasmissione di documenti informatici.
L'articolo 11 di tale regolamento indica i criteri giuridici
oggettivi che dovranno possedere i documenti informatici e le
modalità a cui i contratti di compravendita dovranno essere
sottoposti: " I contratti stipulati con strumenti informatici o
per via telematica mediante l'uso della firma digitale secondo
le disposizioni del presente regolamento sono validi e rilevanti
a tutti gli effetti di legge"; e il comma 2 stabilisce che " ai
contratti indicati al comma 1 si applicano le disposizioni
previste dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50".
Affinché ai contratti telematici sia riconosciuta validità
giuridica, occorre:
- Che al cliente venga consentito di utilizzare il sistema solo
in modalità dimostrativa, così da non compiere inavvertitamente
operazioni che lo potrebbero giuridicamente vincolare;
- Che sia prevista su ogni pagina visualizzata la possibilità di
abbandonare la stipulazione e di cancellare i dati fino a quel
momento inseriti;
- Fare in modo che il cliente dia inequivocabilmente il proprio
consenso;
- Accertarsi dell’identità del cliente.
Il contratto on-line si considera concluso quando il
destinatario del servizio ha ricevuto dal fornitore, per via
elettronica, l’avviso di ricevimento (cioè la ricevuta di
ritorno) dell’accettazione dell’ordine.
Divieti e
Prescrizioni
Per quanto riguarda le prescrizione e i divieti cui è tenuto
l’aspirante venditore in rete occorre fare riferimento congiunto
ai decreti legislativi 50/1992, 114/98 e 185/1999. Il D. Lgs.
15/1/1992 n. 50, in attuazione della direttiva 85/577/CEE in
materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e il
D.lgs 22/5/99 n 185, in attuazione della direttiva 97/7/CE,
relativa alla tutela dei consumatori in materia di contratti
stipulati a distanza, sono certamente da applicarsi a quelle
"forme particolari di vendita", tra cui sono compresi i
contratti stipulati mediante l'uso di strumenti informatici e
telematici; infatti, lo stesso decreto 114/98 stabilisce
l’estensione al commercio via internet delle disposizioni
previste dal decreto legislativo 50/92, in materia di contratti
negoziati fuori dei locali commerciali. Il decreto del 1998,
inoltre vieta l'invio di prodotti al consumatore, se non a
seguito di specifica richiesta, consentendo, però, l'invio di
campioni di prodotti o di omaggi, purché non comportino spese o
vincoli per il consumatore.
Il diritto di recesso
e i tempi di esecuzione degli ordini
I decreti legislativi 50/92 e 185/99 prevedono particolari
oneri informativi a carico del venditore e la possibilità per il
compratore di esercitare il
diritto di recesso senza alcuna penalità e senza dover
fornire spiegazioni. In particolare, secondo il D. Lgs. 185/99
il venditore dovrà assolvere a precisi obblighi di informativa
nei confronti del consumatore " in tempo utile e comunque
prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza ",
riguardanti l'identità del fornitore (incluso il suo indirizzo
geografico), le caratteristiche essenziali del prodotto o del
servizio, le modalità di consegna e impiego, il tipo di
pagamento e il prezzo comprensivo di tasse, le imposte e le
spese di consegna, la durata della validità dell'offerta e del
prezzo e altri dettagli. Inoltre dovrà fare in modo che il
consumatore, entro il momento dell'esecuzione del contratto,
riceva la conferma per iscritto (o su altro supporto duraturo a
disposizione e accessibile da parte del consumatore) di tutte le
informazioni. Per quanto riguarda l'esecuzione dell'ordine,
salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire
l'ordinazione entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello in cui il consumatore ha trasmesso la richiesta, mentre
i termini utili per poter esercitare il diritto di recesso è di
dieci giorni.
Il foro competente per
le controversie
La competenza territoriale per le controversie sui contratti
e-commerce è del giudice civile "del luogo di residenza o del
domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello
stato". I contratti stipulati via internet presentano tuttavia
la difficoltà dell’identificazione del domicilio "tradizionale",
che potrebbe essere in qualsiasi parte del mondo. Non ha senso
fare riferimento al computer sul quale risiede il sito come
luogo di residenza, né all’indirizzo elettronico attivato presso
un provider. Per stabilire la competenza territoriale, in caso
di controversie, è necessario fare riferimento al domicilio e
alla residenza fisica del consumatore.